1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 28
5. Stati esteri organizzazioni internazionali, diplomatici, ecc.
1 Gli Stati esteri hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dagli interessi fruttati da averi da essi depositati presso banche svizzere ad uso esclusivo delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari.
2 I beneficiari di esenzioni fiscali in virtù della legge del 22 giugno 200778 sullo Stato ospite hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l’uso li esentano dal pagare imposte cantonali su titoli e averi in banca, e sul reddito fruttato da questi valori.79
3 L’imposta preventiva non è rimborsata allo Stato estero che non concede la reciprocità, né alle persone appartenenti alle sue rappresentanze diplomatiche e consolari.