Legge federale
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Art. 31
IV. Modo del rimborso 1 I Cantoni rimborsano di regola l’imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall’istante, il soprappiù in contanti; essi possono prevedere nelle loro disposizioni d’esecuzione il rimborso integrale in contanti. 2 Le imposte cantonali e comunali sulle quali l’imposta preventiva è computata, conformemente al capoverso l, sono designate nelle disposizioni d’esecuzione cantonali. 3 Se l’istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione di imposta cantonale, o entro un termine da stabilirsi dal Cantone quando una tale dichiarazione non deve essere consegnata. Il computo si opera sulle imposte cantonali e comunali da pagarsi nello stesso anno. 4 Gli importi da computare o da rimborsare non fruttano interesse. |