1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 33
B. Rimborso dell’imposta sulle prestazioni d’assicurazione
1 Il beneficiario di una prestazione d’assicurazione decurtata dell’imposta preventiva ha diritto al suo rimborso, se presenta l’attestazione della deduzione rilasciatagli dall’assicuratore (art. 14 cpv. 2) e fornisce tutti i dati necessari per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di far valere i diritti fiscali relativi all’assicurazione.
2 Il diritto al rimborso va fatto valere con istanza scritta da presentarsi all’AFC; il diritto si estingue se l’istanza non è presentata nel termine di tre anni dopo la fine dell’anno civile in cui la prestazione di assicurazione è stata eseguita.
3 Gli articoli 31 capoverso 4 e 32 capoverso 2 sono applicabili.