Legge federale
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Art. 35a85
2a. Procedure elettroniche a livello cantonale 1 I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. 2 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l’istante di confermare i dati per via elettronica. 3 I Cantoni prevedono che l’autorità fiscale notifichi all’istante, previo suo assenso, documenti in formato elettronico. 85 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 673; FF 2020 4215). |