Legge federale
|
Art. 36
II. Assistenza fra le autorità 1 Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l’AFC si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti: esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito. 2 Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l’obbligo di fornire informazioni all’AFC, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell’applicazione della presente legge. Un’informazione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l’informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato. 3 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il governo cantonale ha respinto la domanda d’informazioni (art. 110 e segg. LF 16 dic. 194386sull’organizzazione giudiziaria). 4 Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti disciplinati dal diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenute come le autorità a fornire informazioni. Il capoverso 3 è applicabile per analogia. 86[CS 3 499; RU 1948 899art. 86; 1955 899art. 118; 1959 921; 1969 755art. 80 lett. b 784; 1977 237n. II 3, 862art. 52 n. 2, 1323n. III; 1978 688 art. 88 n. 3, 1450, 1979 42; 1980 31n. IV, 1718 art. 52 n. 2, 1819art. 12 cpv. 1; 1982 1676all. n. 13; 1983 1886art. 36 n. 1; 1986 926art. 59 n. 1; 1987 226n. II 1, 1665n. II; 1988 1776 all. II 1; 1989 504art. 33 let. a; 1990 938 n. III cpv. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 n. 1, 1945all. n. 1; 1995 1227all. n. 3, 4093all. n. 4; 1996 508art. 36, 750art. 17, 1445all. n. 2, 1498all. n. 2; 1997 1155all. n. 6, 2465all. n. 5; 1998 2847all. n. 3, 3033all. n. 2: 1999 1118 all. n. 1, 3071n. I 2; 2000 273all. n. 6, 416n. I 2, 505n. I 1, 2355all. n. 1, 2719; 2001 114n. I 4, 894art. 40 n. 3, 1029art. 11 cpv. 2; 2002 863art. 35, 1904art. 36 n. 1, 2767n. II, 3988 all. n. 1; 2003 2133all. n. 7, 3543all. n. II 4 lett. a, 4557 all. n. II 1; 2004 1985all. n. II 1, 4719all. n. II 1; 2005 5685all. n. 7. RU 2006 1205art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110). |