1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 39
2. Obbligo di fornire informazioni
1 Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’AFC tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell’accertamento dell’obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell’imposta; egli è tenuto in particolare a:
a.
compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d’imposta e i questionari;
b.
tenere regolarmente i libri di commercio e, su richiesta dell’autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di altri documenti.
2 La contestazione dell’obbligo di pagare l’imposta preventiva o di presentare la notifica sostitutiva del pagamento non dispensa dall’obbligo di fornire informazioni.
3 Se l’obbligo di fornire informazioni è contestato, l’AFC emana una decisione formale.92
92 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).