1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 47
c. Garanzie
1 L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, né scaduti:
a.
quando l’esazione appare in pericolo;
b.
quando il debitore dell’imposta non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio;
c.
quando il debitore dell’imposta è in mora con il pagamento o lo è stato a più riprese.
2 La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l’ammontare da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 1889100 sulla esecuzione e sul fallimento. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.101
3 Le richieste di garanzie dell’AFC possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.102
4 Il ricorso contro richieste di garanzie non ha effetto sospensivo.103
101Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
102Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
103Introdotto dall’all. n. 28 della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
104Introdotto dall’all. n. 28 della LF del 4 ott. 1991(RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogato dall’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).