Legge federale
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Art. 49
b. Obblighi di terzi 1 La persona che ha rilasciato un’attestazione relativa alla deduzione dell’imposta preventiva è tenuta, su richiesta dell’istante, a dargli, ad uso dell’autorità competente, informazioni scritte complementari. 2 I soci, i comproprietari e i proprietari di beni indivisi sono tenuti, su richiesta, a fornire all’autorità competente informazioni sul rapporto giuridico che li lega all’istante, in particolare su le sue quote, le sue pretese e i suoi prelevamenti. 3 Se il terzo contesta il suo obbligo di fornire informazioni, l’autorità prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso. |