1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 50
c. Potere di verifica
1 L’autorità competente è autorizzata a verificare sul posto le informazioni fornite dall’istante, o da terze persone conformemente all’articolo 49 capoverso 2 e, in tale occasione, a prendere visione dei libri di commercio, dei giustificativi e di altri documenti.
2 L’AFC è inoltre autorizzata a verificare, presso la persona che le ha rilasciate, le attestazioni relative alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2) e le informazioni complementari date (art. 49 cpv. 1). L’articolo 40 capoverso 5 è applicabile.
3 Le autorità cantonali possono, per di più, far uso dei poteri loro conferiti come autorità di tassazione.