Legge federale
|
Art. 69
B. Diritto transitorio I. Per gli stranieri 1 I portatori, domiciliati all’estero, di obbligazioni emesse da un ente di diritto pubblico svizzero prima del 10 ottobre 1921 con il promesso che gli interessi saranno versati senza alcuna deduzione d’imposta, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questi interessi. 2 ...127 127 Abrogato dall’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701). |