1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
V. Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016
1 Gli articoli 16 capoverso 2bis e 20 si applicano anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, a meno che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011.
2 Se il contribuente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 2bis, l’interesse di mora già pagato è rimborsato su sua richiesta senza interessi rimunerativi.
3 La richiesta va presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica.