1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 9
IV. Definizioni
1 Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero; sono pure considerate domiciliate in Svizzera, ai termini dell’articolo 4 le persone giuridiche o le società commerciali senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova all’estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un’attività in Svizzera.
2 Si considera banca o cassa di risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse; non si considerano tali, invece, le associazioni di risparmio che accettano versamenti soltanto dai loro membri e le casse di risparmio aziendali che ammettono come depositante soltanto il personale dell’impresa, se queste associazioni o casse impiegano i depositi esclusivamente all’acquisto di valori il cui reddito è soggetto all’imposta preventiva.
3 Le disposizioni della presente legge, quando trattano di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol44, si applicano a tutte le persone che esercitano le funzioni corrispondenti. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono, nella presente legge, assimilate alle società di capitali.45
45 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).