1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
1 L’aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto annuo dell’imposta preventiva ammonta al 10 per cento.
2 La relativa quota è ripartita fra i Cantoni all’inizio dell’anno successivo. Il calcolo si basa sulla popolazione residente secondo l’ultimo risultato disponibile del censimento federale della popolazione.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Governi cantonali.
7Nuovo testo giusta il n. II 12 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).