2. Persone
giuridiche, aziende, ecc.
a. Diritto
al rimborso
1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, ed anche i loro i stabilimenti, le loro aziende e i fondi speciali posti sotto la loro amministrazione, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se i valori che hanno fruttato il reddito imponibile figurano nei conti.
2 Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera.
3 Le imprese straniere tenute a pagare imposte cantonali o comunali sul reddito o sul patrimonio di una loro stabile organizzazione in Svizzera, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato da questo patrimonio aziendale.
4 Gli enti e le istituzioni, senza scopo di lucro, stabiliti all’estero, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito della sostanza esclusivamente destinata al culto, all’istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, a favore degli Svizzeri all’estero.
5 L’ordinanza d’esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante alle comunità di proprietari per piani nonché ad altre unioni di persone e masse patrimoniali che non hanno la personalità giuridica, ma che dispongono di un’organizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate.77
77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2741; FF 2000 5474271). Questa mod. si applica per la prima volta al rimborso dell’imposta preventiva sulle prestazioni imponibili che diventano esigibili dopo il 31 dic. 2000 (n. II della detta mod.).