1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 25
b. Perdita del diritto
1 Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e le imprese straniere che hanno una stabile organizzazione in Svizzera (art. 24 cpv. 2, 3 e 4), le quali non registrano regolarmente nei loro libri di commercio come reddito i proventi colpiti dall’imposta preventiva, perdono il diritto al rimborso dell’imposta dedotta da questi proventi.
2 Quando circostanze particolari lo giustificano (nel caso di azioni gratuite e simili), l’ordinanza d’esecuzione può consentire eccezioni all’esigenza posta dal capoverso 1 relativamente alla registrazione come reddito dei proventi gravati dell’imposta preventiva.