Legge federale
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Art. 2678
3. Investimenti collettivi di capitale L’investimento collettivo di capitale che paga l’imposta preventiva sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol79 (art. 10 cpv. 2) ha diritto, per conto dell’investimento collettivo di capitale, al rimborso dell’imposta preventiva ritenuta a suo carico; l’articolo 25 è applicabile per analogia. 78 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701). |