1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 3
C. Relazione con il diritto cantonale
1 Ciò che la presente legge assoggetta all’imposta preventiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cantonali o comunali dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni relative a questa disposizione (art. 120 della L del 17 giu. 20058 sul Tribunale federale).9
2 L’uso di documenti in una procedura di applicazione della presente legge non implica l’obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).