1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 31
IV. Modo del rimborso
1 I Cantoni rimborsano di regola l’imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall’istante, il soprappiù in contanti; essi possono prevedere nelle loro disposizioni d’esecuzione il rimborso integrale in contanti.
2 Le imposte cantonali e comunali sulle quali l’imposta preventiva è computata, conformemente al capoverso l, sono designate nelle disposizioni d’esecuzione cantonali.
3 Se l’istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione di imposta cantonale, o entro un termine da stabilirsi dal Cantone quando una tale dichiarazione non deve essere consegnata. Il computo si opera sulle imposte cantonali e comunali da pagarsi nello stesso anno.
4 Gli importi da computare o da rimborsare non fruttano interesse.