1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
2a. Procedure elettroniche a livello cantonale
1 I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
2 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l’istante di confermare i dati per via elettronica.
3 I Cantoni prevedono che l’autorità fiscale notifichi all’istante, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.
89 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 673; FF 2020 4215).