Legge federale
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Art. 60
E. Rettificazione dei rendiconti cantonali 1 Gli errori di calcolo e di scrittura nei rendiconti dei Cantoni di cui all’articolo 57 possono essere rettificati nei tre anni successivi alla presentazione del rendiconto.118 2 L’autorità competente prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso, qualora la controversia non possa essere composta. 118Nuovo testo giusta l’art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RU 197411; FF 1972II 1068). |