1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 62
II. Messa in pericolo dell’imposta
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l’applicazione legale dell’imposta preventiva:
a.
non assolvendo, nella procedura di riscossione dell’imposta, l’obbligo di iscriversi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio e i documenti giustificativi;
b.
rilasciando, sia come contribuente, sia in sua vece, un’attestazione inesatta quanto alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2);
c.
fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in un affidavit (art. 11), in un’istanza di rimborso, di condono dell’imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
fornendo informazioni inesatte come contribuente, istante o terza persona tenuta a dare informazioni;
e.
facendo valere un diritto al rimborso che non gli compete o che gli è già stato soddisfatto;
f.
contravvenendo all’obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; oppure;
g.
rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile la esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali;
è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 1974122 sul diritto penale amministrativo, con la multa fino a 20 000 franchi.123
2 È riservata l’azione penale conformemente all’articolo 285 del Codice penale svizzero124 quando trattasi di un’infrazione nel senso del capoverso 1 lettera g.
121Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727).