Legge federale
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Art. 70c136
V. Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016 1 Gli articoli 16 capoverso 2bis e 20 si applicano anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, a meno che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011. 2 Se il contribuente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 2bis, l’interesse di mora già pagato è rimborsato su sua richiesta senza interessi rimunerativi. 3 La richiesta va presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. 136 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429). |