Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 16b Aventi diritto
1Ha diritto all’indennità la donna che:
2Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza. 3Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:
1 RS 831.10 |