Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 16e Importo e calcolo dell’indennità
1L’indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera. 2L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità. All’accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1. |