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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2020)1L’indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera. 2L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità. All’accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1. |