Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 19 Pagamento delle indennità
1L’indennità è pagata all’avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi:
2L’indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell’inizio del diritto esercitavano un’attività dipendente ricevono l’indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione. 3L’indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è addotta la prova che sono soddisfatte le relative condizioni. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529). |