Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2020)1Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:
1bisIn deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un’indennità tra due servizi d’istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un’attività lucrativa non hanno diritto a un’indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.4 2Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 19955 sul servizio civile sostitutivo. 2bisLe persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.6 3Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20027 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell’ambito di interventi di pubblica utilità giusta l’articolo 27a LPPC.8 4I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l’articolo 9 della legge del 17 giugno 20119 sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l’articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 199510 sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.11 4bisIl diritto a un’indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al compimento dell’età ordinaria di pensionamento ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194612 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).13 5Le persone di cui ai capoversi 1–4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio». 1 Introdotto dall’all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). |