Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 28 Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno
1Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge. 2Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno. 3L’amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 giugno 20172 sui fondi di compensazione. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione , in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). |