Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2020)1Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati, in deroga all’articolo 33 LPGA2, alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 19593 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge. 2Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a della LAVS4, incluse le deroghe alla LPGA. 1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2770; FF 2000 205). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715). |