Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 15 Assegno per l’azienda
L’assegno per l’azienda è del 27 per cento dell’indennità totale massima. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185). |