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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità
del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 16cInizio del diritto
1Il diritto all’indennità inizia il giorno del parto.
2In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l’indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa.