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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2021)1L’indennità di maternità ammonta al massimo a 196 franchi1 al giorno. L’articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia. 2L’indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 1. 1 Indennità giusta l’art. 7 cpv. 2 dell’O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609). |