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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità
del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 16hRapporto con il diritto cantonale
A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un’indennità di maternità più elevata o di durata maggiore nonché un’indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento.