Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 16i Aventi diritto
1Ha diritto all’indennità l’uomo che:
2Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera b è ridotto nella misura in cui la nascita del figlio avviene prima della fine del nono mese di gravidanza. 3Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità degli uomini che per incapacità al lavoro o disoccupazione:
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