Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto
1L’indennità di paternità può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi. 2Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio; il diritto all’indennità inizia tale giorno. 3Il diritto all’indennità si estingue:
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