Legge federale
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Art. 29a Comunicazione di dati 139
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati, in deroga all’articolo 33 LPGA140, alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 1959141 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge. 2 Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a della LAVS142, incluse le deroghe alla LPGA. 139 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2770; FF 2000205). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023453; FF 2002715). 140 RS 830.1 141 RS 661 142 RS 831.10 |