Legge federale
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Art. 13 Assegno per i figli 39
L’assegno per i figli ammonta per ogni figlio all’8 per cento dell’indennità totale massima. 39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 10142529). |