Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
1 L’indennità totale massima ammonta a 275 franchi44 al giorno.45
2 Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l’indennità totale massima all’evoluzione dei salari per l’inizio dell’anno, se il livello salariale determinante per l’ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.
43Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1195).
44 Indennità giusta l’art. 7 cpv. 1 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022604).