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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
Art. 16bAventi diritto
1 Ha diritto all’indennità la donna che:
a.
era assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS47,48 durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
b.
durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
c.
al momento del parto:
1.
è una salariata ai sensi dell’articolo 10 LPGA49,
2.
è un’indipendente ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o
3.
collabora nell’azienda del marito percependo un salario in contanti.
2 Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.
3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:
48 Nuova espr. giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.