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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
Art. 16cInizio del diritto e durata del versamento dell’indennità 51
1 Il diritto all’indennità di maternità inizia il giorno del parto.
2 L’indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall’inizio del diritto.
3 In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:
a.
immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e
b.
la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.
4 Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.
51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137).