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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
Art. 16gPriorità dell’indennità di maternità
1 L’indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:
a.
dell’assicurazione contro la disoccupazione;
b.
dell’assicurazione per l’invalidità;
c.
dell’assicurazione contro gli infortuni;
d.
dell’assicurazione militare;
e.
delle indennità di cui agli articoli 9 e 10;
delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16s per lo stesso figlio.
2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di maternità vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità di maternità corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:
a.
la legge federale del 19 giugno 195955 sull’assicurazione per l’invalidità;
b.
legge federale del 18 marzo 199456 sull’assicurazione malattie;
c.
legge federale del 20 marzo 198157 sull’assicurazione contro gli infortuni;
d.
legge federale del 19 giugno 199258 sull’assicurazione militare;
e.
legge del 25 giugno 198259 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
54 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).