Legge federale
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Art. 16i Aventi diritto
1 Ha diritto all’indennità l’uomo che:
2 Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera b è ridotto nella misura in cui la nascita del figlio avviene prima della fine del nono mese di gravidanza. 3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità degli uomini che per incapacità al lavoro o disoccupazione:
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