Legge federale
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Art. 16u Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto
1 L’indennità di adozione può essere riscossa entro un termine quadro di un anno. 2 Il termine quadro decorre dal giorno dell’accoglimento dell’adottando; il diritto all’indennità inizia tale giorno. 3 Il diritto all’indennità si estingue:
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