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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
1 L’indennità è pagata all’avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi:
a.
su richiesta dell’avente diritto, l’indennità è pagata ai congiunti;
b.
se l’avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA86, ciò vale anche se gli interessati non dipendono dall’assistenza pubblica o privata.
2 L’indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell’inizio del diritto esercitavano un’attività dipendente ricevono l’indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.
3 L’indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è addotta la prova che sono soddisfatte le relative condizioni.