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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
1 Sull’indennità devono essere pagati i contributi:
a.
all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
b.
all’assicurazione per l’invalidità;
c.
all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
d.
se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.88
1bis I contributi sono a carico per metà dell’avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l’articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 195289 sugli assegni familiari nell’agricoltura.90
2 Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare certi gruppi di persone dall’obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata.
87Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393; FF 1985 I 653).