Legge federale
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Art. 20a Responsabilità 97
1 I Cantoni rispondono dei danni subiti dall’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno:
2 Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine. 3 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196899 sulla procedura amministrativa. 97 Introdotto dal n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801). |