1 La presente legge è applicata dagli organi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari. Per la protezione civile l’applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell’Ufficio federale del servizio civile100 e degli istituti d’impiego.101
2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS102 concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l’Ufficio centrale di compensazione e il numero AVS103. La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 della LAVS è retta dagli articoli 78 LPGA104 e, per analogia, 52, 70 e 71a della LAVS.105
3 In deroga all’articolo 78 LPGA, la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari è sottoposta alla legge militare del 3 febbraio 1995106, quella dei contabili dell’organizzazione di protezione sottostà alla legge del 17 giugno 1994107 sulla protezione civile.108
100 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019.
101Per. introdotto dall’art. 93 della LF del 23 mar. 1962 sulla protezione civile (RU 1962 1131; FF 1961 1417). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
102 RS 831.10
103 Nuova espr. giusta l’all. n. 34 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
104 RS 830.1
105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023453; FF 2002715).
106 RS 510.10
107 [RU 1994 2626, 1995 1227all. n. 9, 1996 1445all. n. 14. RU 2003 4187art. 76 n. 1]. Vedi ora la LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1).
108 Introdotto dall’all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).