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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
Art. 27Supplementi ai contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 125
1 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli articoli 3 e 12 della LAVS126, eccettuate le persone assicurate secondo l’articolo 2 della LAVS.127
2 Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dei contributi tenendo conto dell’articolo 28. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo non può eccedere 24 franchi128 all’anno. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono graduati nello stesso modo dei contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l’articolo 8 capoverso 1 della LAVS. L’articolo 9bis della LAVS è applicabile per analogia.129
3 I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14–16 della LAVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA130 che vi figurano.131
125Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).
127Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20114745; FF 2011497).
128 Contributo giusta l’art. 9 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022604).
129Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20114745; FF 2011497).
131Introdotto dal n. VII della LF del 4 ott. 1968 che modifica quella sull’AVS (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).