Legge federale
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Art. 29a Comunicazione di dati 145
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati, in deroga all’articolo 33 LPGA146, alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 1959147 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge. 2 Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a della LAVS148, incluse le deroghe alla LPGA. 145 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2770; FF 2000205). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023453; FF 2002715). |