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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
1 I Cantoni rispondono dei danni subiti dall’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno:
a.
per l’inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera b e 33–36 LPPC116;
b.
per l’inosservanza di prescrizioni concernenti l’autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 27acapoverso 1 lettera b LPPC;
c.
per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.
2 Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.
3 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968117 sulla procedura amministrativa.
115 Introdotto dal n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801).